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Tirocinio Formativo cos’è e come funziona

Il tirocinio è un periodo formativo e di orientamento professionale destinato a determinati soggetti che hanno interesse nell’assumere competenze ed esperienze da inserire nel proprio Curriculum Vitae.

In questo testo troverete tutte le risposte alle domande che riguardano questi tirocini formativi, iniziamo subito!

Cos’è e come funziona il tirocinio formativo

Il tirocinio consiste in una formazione che punta a dare al soggetto delle competenze pratiche, in quanto effettuata in azienda, atta ad acquisire le conoscenze necessarie a crescere professionalmente o a trovare nuovi stimoli lavorativi.

Non essendo un vero e proprio rapporto lavorativo, il soggetto che partecipa al tirocinio (chiamato tirocinante) non è un dipendente, nonostante ciò, avrà dalla sua alcuni diritti e garanzie che lo tuteleranno in quanto tale.

Esistono due forme di tirocinio formativo:

  • Il tirocinio curriculare: È una forma di tirocinio destinata ai giovani che stanno svolgendo un percorso scolastico (universitario o delle superiori);
  • Il tirocinio extra curriculare: Questa tipologia di tirocinio è destinata a chi è alla ricerca di lavoro (disoccupati e inoccupati) e ha bisogno di sostegni economici.

Il tirocinio curriculare nello specifico

Come dicevamo, questa tipologia di tirocinio formativo è destinata a chi sta studiando o sta per ottenere un titolo di studio. È obbligatorio al fine di conseguire dei punti chiamati crediti formativi che concorreranno alla formulazione del voto di diploma o di laurea dello studente e ottenere delle conoscenze che lo facciano maturare lavorativamente parlando, per potersi inserire con più facilità in dei contesti professionali.

Avendo come finalità quella di concludere un percorso di studi e di dare risalto al curriculum altrimenti spoglio, questa tipologia di tirocinio formativo non è retribuito.

La durata dei tirocini curriculari cambierà a seconda dei crediti formativi assegnati.

Se, per esempio, il tirocinio curriculare dovesse valere 10 crediti formativi probabilmente avrebbe una durata che varierebbe tra i 3 e i 6 mesi.

Il tirocinio extracurriculare nello specifico

A differenza del tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare si caratterizza per avere diversi destinatari, rispettando naturalmente i requisiti preposti.

  • Alla fine di un percorso di studi chiunque può far richiesta per l’attivazione del tirocinio extracurriculare.

In poche parole, per chi volesse introdursi nel mondo del lavoro, ma essendo giovane ritiene di non avere ancora le competenze necessarie per farlo, potrà far richiesta per questa tipologia di tirocinio formativo.

Ha una durata che varia da un minimo di 2 a un massimo di 12 mesi.

  • Questo tipo di tirocinio si può rivelare utile per chi da tempo è alla ricerca di lavoro, ma non riesce a trovarlo. I disoccupati possono far richiesta per questo tirocinio extracurriculare che avrà una durata massima di 12 mesi di esperienza in azienda.
  • Possono fare richiesta per un tirocinio extracurriculare anche i soggetti disabili, richiedenti asilo e i titolari di protezione sussidiaria.

In questo caso la formazione aziendale potrebbe avere una durata massima di 24 mesi, ad esempio per le categorie protette.

Il tirocinio extracurriculare prevede che al tirocinante venga corrisposta un’indennità minima che varia da € 300 a € 800.

La somma minima stabilita è dettata dalle normative regionali in campo di tirocini extracurriculari: sono di conseguenza le regioni e le province autonome attraverso la propria normativa a dettare il rimborso spese minimo dei tirocinanti.

I soggetti coinvolti in un tirocinio formativo

I soggetti coinvolti sono:

  • Il tirocinante (il soggetto che prende parte al percorso formativo);
  • l’ Ente promotore (l’ente accreditato a cui è possibile fare richiesta per l’attivazione e la gestione del tirocinio);
  • I soggetti ospitanti (le aziende nelle quali i tirocinanti decidono di effettuare lo stage formativo).

Il tirocinante

Come detto, il tirocinante è colui che svolgerà il periodo di formazione professionale in azienda e nonostante  lo stage sia retribuito, non bisogna considerare lo stagista al pari di un dipendente poiché non coinvolto in un vero e proprio rapporto lavorativo. Lo stagista ha però alcuni obblighi da rispettare, fra i quali:

  • Gli orari di attività, così come indicati dal progetto formativo;
  • L’attività riportata sul progetto formativo;
  • La riservatezza riguardo ciò che viene detto in azienda;
  • Lo svolgimento dei compiti assegnati dal tutor.

D’altro canto, il tirocinante ha:

  • Il diritto di poter sciogliere in qualsiasi momento questo tipo di percorso con il solo invio di una lettera scritta;
  • Il diritto a ricevere l’indennità mensile sopra indicata;
  • Il diritto di essere di assicurato presso l’INAIL in caso di infortuni sul lavoro;
  • Il diritto di essere seguito costantemente dal proprio tutor.

È necessario prendere in considerazione che un datore di lavoro non ha la possibilità di assumere un tirocinante per sostituire un proprio dipendente.

I promotori del tirocinio formativo

Sono pochi i soggetti che possono svolgere il ruolo di Enti promotori, ma di cosa si occupano?

I Gli Enti promotori sono coloro che permettono al tirocinante di attivare un percorso formativo e si interpongono tra l’azienda ospitante e il soggetto per l’organizzazione del tirocinio, oltre a svolgere funzioni di monitoraggio e tutoraggio continui per garantire la qualità del percorso formativo.

Quali soggetti possono diventare Enti promotori di un tirocinio formativo?

Nel caso di un tirocinio formativo curriculare il l’Ente promotore, nella maggior parte dei casi, è la scuola superiore o l’università.

Per il resto sarà possibile rivolgersi a:

  • Enti o agenzie per l’impiego regionale;
  • Enti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • L’ANPAL o soggetti autorizzati dall’ANPAL;
  • Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili
  • Enti no profit autorizzati dalle regioni.

Gli enti e le istituzioni in grado di svolgere il ruolo di Enti promotori dei tirocini formativi sono stabiliti dalle regioni di competenza.

Fra i diversi compiti che il l’Ente promotore deve svolgere oltre all’attivazione del tirocinio ci sono:

  • L’individuazione di un tutor che segua il tirocinante e monitori l’andamento della formazione;
  • La redazione di un progetto formativo in comune accordo con l’azienda, nel quale vengono specificate le attività che svolgerà il tirocinante e gli obiettivi da raggiungere, oltre che il monte ore giornaliero da effettuare in azienda;
  • Alla fine del percorso ci dovrà essere la consegna di un attestato di competenze riguardante lo svolgimento dell’intero progetto, se le finalità sono state rispettate e le competenze che il tirocinante ha raggiunto;
  • Infine, dovrà essere l’ente promotore ad assicurare il soggetto tirocinante con una polizza RC ed eventualmente (se concordato con l’azienda ospitante) presso l’INAIL.

Il soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è l’azienda che si prepone l’obiettivo di formare il tirocinante, un’azienda per poter svolgere questo ruolo deve rispettare diversi requisiti:

  • L’azienda deve rispettare le norme riguardanti la salute e la sicurezza sul posto di lavoro;
  • L’azienda non deve aver effettuato licenziamenti durante l’anno in cui il tirocinante entra in azienda (12 mesi precedenti) nel settore lavorativo in cui entrerà a far parte il soggetto;
  • L’azienda non deve possedere dipendenti in cassa integrazione (salvo accordi sindacali specifici).

Una volta che il tirocinante viene assegnato, l’azienda dovrà tenere rispetto di diversi obblighi:

  • Dovrà assegnare un tutor aziendale al tirocinante;
  • Dovrà permettere al tutor stabilito dal soggetto promotore di interfacciarsi con il tutor scelto dall’azienda per seguirlo in tutte le sue attività,
  • In caso di infortuni e incidenti ai danni del tirocinante, dovrà repentinamente avvisare il l’Ente promotore dell’accaduto;
  •  Infine, dovrà garantire l’assistenza e la formazione necessaria al fine di raggiungere l’obiettivo riportato nel progetto formativo.

Il tutor

Come indicato negli obblighi dell’azienda e dell’Ente promotore c’è una figura che merita una menzione d’onore, il tutor.

Esistono due tipologie di tutor differenti:

  • Il soggetto incaricato dall’ente promotore di interfacciarsi con l’azienda;
  • Il dipendente scelto dall’azienda che dovrà stare a stretto contatto con il tirocinante per seguirlo e realizzare il progetto formativo.

Giocano un ruolo cruciale perché è grazie alla loro intermediazione che potranno essere rispettati i patti che sanciscono il legame tra ente promotore e azienda, nonché le finalità formative previste dal tirocinio.

Domande frequenti

Dopo aver parlato un di cosa sono i tirocini, della tipologia (tirocinio curriculare e extra curriculare), dei vari soggetti coinvolti in questo rapporto e di cosa occorre per essere uno di questi soggetti, focalizziamoci un po’ in più sulle domande che vengono, sempre più frequentemente, poste dalle persone interessate all’attivazione di un tirocinio e non solo.

A cosa serve il tirocinio formativo?

A seconda del tipo di tirocinio, i soggetti coinvolti possono essere studenti/universitari del percorso curriculare, disoccupati, i lavoratori in cassa integrazione, i disabili e i richiedenti asilo del percorso extra curriculare. Va da sé pensare che il tirocinio abbia molte più utilità di quante gliene vengano attribuite.

Oltre che il raggiungimento di una maturità professionale che i soli percorsi scolastici non riescono a garantire, il tirocinio offre delle reali opportunità lavorative nelle aziende interessate, porta il tirocinante ad un arricchimento personale con competenze sfruttabili anche nella vita privata e migliora i rapporti che legano scuola e mondo del lavoro.

Anche le aziende ne traggono beneficio potendo formare un potenziale nuovo giovane dipendente, che potrebbe portare freschezza, nuove idee e proposte innovative.

Come attivare un tirocinio formativo?

A questo punto vi sarete già fatti un’idea di quella che è l’attivazione di un tirocinio, ma come avviene?

L’attivazione di un tirocinio parte dalla stipulazione di una convenzione fra uno degli enti promotori e il soggetto ospitante. Oltre alla convenzione dovrà essere redatto anche un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante, in cui verranno riportate tutte le informazioni sull’attività che dovrà svolgere, il monte ore, la retribuzione e la garanzia assicurativa, oltre queste informazioni dovranno essere inseriti i dati di entrambi gli enti e dei tutor che prenderanno parte alla crescita professionale del tirocinante.

Quanti tirocini formativi si possono fare?

Il numero di tirocini che un’azienda può ospitare non è illimitato, ma va calcolato in relazione al rapporto fra i dipendenti presenti in azienda e il numero di tirocini già attivi.

  • Se l’azienda ha 5 o meno dipendenti, si può ospitare al massimo un  tirocinante, quindi ne è attivabile soltanto 1;
  • Se il numero di dipendenti è compreso tra i 6 e i 19, il numero di tirocini attivabili è 2 (quindi 2 tirocinanti ospitabili in azienda);
  • Se l’azienda ha un organico che presenta più di 20 dipendenti, sarà possibile attivare tirocini per il 10% dei lavoratori totali (Es. se l’azienda ha 30 dipendenti, sarà possibile assumere 3 tirocinanti).

Potranno sembrare pochi, ma a questi vanno aggiunte delle premialità (la possibilità di ottenere una deroga al numero di tirocini attivabili). Se, infatti, il soggetto ospitante nei 2 anni precedenti ha assunto con contratti di almeno 6 mesi dei tirocinanti, in base alla percentuale di assunzione potranno inserire più tirocinanti il corrente anno:

  • Se la conversione di tirocinanti in dipendenti è almeno del 20%, vi è la possibilità di 1 tirocinante in più;
  • Se la conversione è di almeno 50%, se ne potranno ospitare 2 in più;
  • Con una conversione del 75%, l’azienda ne potrà ospitare 3 in aggiunta;
  • Infine, con il 100% dei tirocinanti assunti con contratti di almeno 6 mesi nei 2 anni precedenti, l’azienda potrà ospitare fino a 4 tirocinanti in più rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Come interrompere un tirocinio formativo?

Può capitare che il tirocinio abbia una durata inferiore a quella riportata nel progetto formativo redatto dall’ente promotore e dal soggetto ospitante,. Il tirocinante, come anticipato, potrà interrompere il tirocinio comunicandolo mediante una lettera scritta, direttamente al tutor, in cui dovrà essere inserita anche la motivazione che lo ha portato ad abbandonare il percorso formativo.

Oltre che l’interruzione del tirocinio, il soggetto potrà sospenderlo per le seguenti cause:

  • Maternità;
  • Infortuni e malattie che non permettano lo spostamento dell’interessato almeno 30 giorni;
  • Chiusure aziendali di minimo 15 giorni consecutivi.

Anche l’azienda può decidere di interrompere o sospendere questo rapporto di tirocinio, ma solo per via di inadempienze che non permettono il raggiungimento delle competenze garantite al tirocinante all’inizio del percorso o per imprevisti organizzativi gravi che non consentono il proseguimento delle attività formative.

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